Vademecum TUA – Luglio 2023

 

Limiti e modalità per richiedere i contributi di alcune tipologie di prestazioni sanitarie (aggiornato al 1 luglio 2023)

Maggiori dettagli sono consultabili nella sezione Testi normatividi questo portale.

 Articolo del TUA (Testo Unico Assilt)
Cosa devo presentare
A quanto ammonta il rimborso
    Ogni  quanto é    rimborsabile (per maggiori dettagli sui limiti temporali vedi art.15 del TUA)
Attenzione

 Odontoiatria
(Art .19)

  • ricevuta del medico odontoiatra; oppure,
  • ricevuta dello studio medico odontoiatrico; oppure,
  • ricevuta dello studio con il nome del medico odontoiatra curante indicato nel piano di cura o nel modello odontoiatrico; oppure,
  • ricevuta di spesa con un Direttore sanitario iscritto all’Albo professionale degli Odontoiatri.
  • piano di cura dettagliato (anche utilizzando la modulistica Assilt) con tipo di cura, denti trattati e singolo costo.
  • Le pestazioni di ablazione tartaro, levigatura delle radici, fluoro-profilassi, sigillatura dei solchi possono essere effettuate e fatturate anche da igienisti dentali iscritti allo specifico Albo professionale.

 

  • 90% della spesa fino all’importo massimo indicato per ogni prestazione – Tariffario Odontoiatrico (Allegato A)
  • il massimale per ogni iscritto è di 10.000 euro in 18 mesi.
  • la stessa prestazione potrà essere rimborsata superato il limite di tempo specificatamente indicato agli Artt. 21 e 22 del testo normativo (il limite temporale è  di tipo “Mobile”. Per i dettagli consultare l’articolo 15 del TUA)

 

Per le ricevute
di spesa rilasciate
da strutture
ospedaliere pubbliche, private o accreditate
il nominativo
del medico
odontoiatra curante
non é indispensabile.
 

Occhiali da vista (Art. 24)

  • prescrizione di medico oculista con indicazione grafica del difetto visivo
  • ricevuta dell’ottico con indicazione del tipo di occhiali acquistati (lontano/vicino/progressivi)
  • 80% della spesa fino all’importo massimo indicato nell’art 24 – Tabella A del TUA

 

 

  •  ogni 12 mesi da 0 a 8 anni
  • ogni 18 mesi per i soci dagli 8 anni ai 21 anni
  • ogni 3 anni oltre ai 21 anni.

Il limite di tempo per il riconoscimneto di un nuovo contributo é di tipo  “Mobile” (dalla data della fattura precedente o dalla data della prima fattura presentata). Per i dettagli consultare l’articolo 15 del TUA.

Previa autorizzazione della Linea Sanitaria  ai soci con  invalidità certificata del 100%   saranno riconosciuti nuovi contributi con un limite temporale ridotto (articolo 42 comma 9)

 

 

Nell’ambito del
periodo di rimborso,
in alternativa agli occhiali con lenti progressive possono essere riconosciuti
un paio di occhiali
da vista
con lenti da lontano
e un paio con lenti
da vicino.

Gli occhiali da vista “office” al fine del contributo e della temporizzazione sono equiparati a occhiali monofocali.

 Lenti a contatto (Artt. 26 – 27)

 

  • prescrizione di medico oculista con indicazione grafica del difetto visivo
  • ricevuta dell’ottico con indicazione che sono state acquistate lenti correttive
  • copia della confezione delle lenti con evidenza del numero del lotto e la data di scadenza. In alternativa dichiarazione dell’ottico contenente le stesse informazioni.

 

  • 60% della spesa fino ad un importo massimo di 340 euro in 36 mesi (temporizzazione a “plafond” dalla prima fattura presentata per il rimborso – art.15 del TUA)
   Verificare la disponibilità del “plafond” prima di inviare una nuova richiesta di rimborso nella sezione “Storico prestazioni” dell’Area personale di questo sito
 

Prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici
(Art.29)

 

 

  • prescrizione del medico di base o di  un medico specialista
  • ricevuta con dettaglio della prestazione sanitaria eseguita e del relativo costo. Se la ricevuta non riporta il dettaglio delle prestazioni eseguite deve essere allegato un documento da cui le stesse siano rilevabili (dichiarazione della struttura sanitaria, riepilogo della prenotazione e così via)
  • 65% – 70% della spesa fino all’importo massimo e secondo la quantità massima indicati nella tabella C dell’Art. 29 del testo normativo 
  • tutte le prestazioni  specialistiche sono rimborsabili entro un determinato limite di quantità ogni 12 mesi (temporizzazione mobile – vedi art.15).
  • I limiti di erogazione sono indicati nella tabella C dell’Art.29.
  • Ulteriori necessità opportunamente documentate saranno valutate dalla Linea Sanitaria (Comma 3 articolo 44)
NOVITA’

In assenza del dettaglio dei costi delle singole prestazioni specialistiche o accertamenti diagnostici verrà applicato quanto previsto al comma 4 dell’articolo 16  (criterio di proporzionalità della spesa complessiva
sostenuta dall’iscritto rispetto ai massimali previsti per ogni singola prestazione dal
testo normativo sempre entro il contributo previsto). 

 Fisioterapia, Logopedia, Training del linguaggio e terapia mio-funzionale
(Art.36)

 

  • per la fisioterapia: prescrizione di uno dei medici  specialisti specificatamente indicati al comma 3 dell’Art. 36 del testo normativo e ricevuta rilasciata da fisioterapista (o figura equipollente di cui al comma 4 dell’art 36) iscritto allo specifico ordine professionale FNOFI con indicazione del numero di sedute effettuate (precisare  se sedute individuali o collettive).
  • per la logopedia e le atre terapie: prescrizione di uno dei medici specialisti indicati al comma 7 dell’articolo 36 o dl Logopedista e ricevuta di spesa degli stessi Medici specialisti o Logopedisti.
  •  fisioterapia: 65% della spesa fino ad un importo massimo di 24 euro a seduta per le sedute individuali e 12 euro per le sedute collettive (tariffe in vigore dal 1° luglio 2022).
  • logopedia e le altre terapie: 65% della spesa fino ad un importo massimo di  25 euro a seduta.
  • Fisioterapia: 20 sedute ogni 12 mesi (temporizzazione mobile – art.15)
  • Logopedia , Training del linguaggio e terapia mio-funzionale: 40 sedute complessive (tutte le tipologie di terapia) ogni 12 mesi (temporizzazione mobile – art.15)

 Per il limite di tempo
che regola il riconoscimento
di nuovi contributi é
consigliabile verificare la  sezione “i miei servizi – storico prestazioni ” raggiungibile attraverso l’Area personale di questo portale.

Terapia infiltrativa
(Art. 33)

  • prescrizione e ricevuta di uno dei medici specialisti specificatamente indicati all’art 33 del testo normativo, con l’indicazione dell’infiltrazione eseguita (nelle articolazioni, nei nervi, nelle radici spinali, nei tendini) e della sostanza somministrata (farmaci anti-infiammatori, anestetici locali, alcol, ozono, ossigeno, acido ialuronico, pappa piastrinica, cellule staminali). Sono erogabili contributi per le sole infiltrazioni ambulatoriali eseguite a scopo curativo e non estetico.

 

 

  • 65% della spesa sostenuta fino all’importo massimo di 500 euro in 12 mesi
  • il massimale di contributo erogabile, per ogni iscritto, ogni 12 mesi decorre dalla data della prima fattura rimborsata per tale terapie 
Il contributo comprende la prestazione sanitaria
e il costo della sostanza somministrata (anche eventuale estrazione come per le cellule staminali e la pappa piastrinica)

 Farmaci e vaccini
(Art. 31)

 

  • per i farmaci: prescrizione di un medico di base o di  un medico specialista e scontrino o ricevuta di spesa (riportante il codice fiscale del fruitore)
  • per i colliri antibiotici far precisare nella ricetta medica che si prescrivono a  seguito di intervento chirurgico oculistico (esempio: cataratta, chirurgia refrattiva, e così via).
  • per le vaccinazioni anti-meningococco, anti-pneumococco, anti-HPV e anti- Herpes Zoster (eseguite presso strutture sanitarie pubbliche e private) non é necessaria la prescrizione medica ma la scheda vaccinale nel caso non sia chiaramente indicato nella ricevuta di spesa il tipo di vaccinazione eseguita. 

 

  • farmaci: 60% della spesa fino all’importo massimo di 250 euro in 12 mesi.
  • vaccinazioni: 60% della spesa sostenuta
 

Il Prontuario Farmaceutico (Allegato B) contiene, oltre al nome commerciale del farmaco, la relativa molecola o principio attivo. 

Sono  erogabili contributi solo per i farmaci che contengono la molecola (o principio attivo) così come é denominata nel Prontuario Farmaceutico.

I colliri antibiotici sono rimborsabili soltanto
se prescritti a seguito
di un intervento chirurgico oculistico.

 

Consulenze nutrizionistiche (art.34 – comma 10)

  • eseguite e fatturate da un Medico specialista in Scienze dell’Alimentazione o da professionisti iscritti alla sezione A dell’Ordine Nazionale dei Biologi.
  • non é necessaria la precrizione del medico
  • 80% della spesa fino ad un importo massimo di 25 euro a seduta
  • 12 consulenze ogni 36 mesi (temporizzazione mobile – art.15)

Psicoterapia (art.39)

  • le prestazioni sono rimborsabili previa autorizzazione della linea sanitaria territorialmente competente che avrà cura di richiedere la necessaria documentazione utile a definire le terapie autorizzabili
  • ricevuta di professionista iscritto all’Albo degli psicoterapeuti riportante il numero di sedute effettuate.
  • prscrizione del medico/pediatra di base o Psicoterapeuta per un ciclo di 10 sedute
  • prescrizione di un professionista della terapia psicologica di struttura pubblica o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale per un ciclo di 100 sedute
  • 75% della spesa fino ad un importo massimo di 42 euro a seduta (nuovo contributo in vigore dal 1 luglio 2022)
 

  • un ciclo di 10 sedute ogni 36 mesi prescritto dal medico/pediatra di base o Psicoterapeuta.
  • un ciclo do 100 sedute  ogni 60 mesi prescritte da un professionista di struttura pubblica
  • Il limite di tempo (36 o 60 mesi) é definito  dalla data della prima fattura presentata per il rimborso.
  • i cicli di cura (da 10 e 100 sedute) sono alternativi tra loro.

Per queste prestazioni
è necessaria la preventiva autorizzazione
della linea sanitaria territorialmente competente

NOVITA’

Ulteriori prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici (comma 4 art.44)

  • le prestazioni sono rimborsabili previa autorizzazione della linea sanitaria territorialmente competente che avrà cura di richiedere la necessaria documentazione utile a definire le ulteriori prestazioni sanitarie di diagnosi e cura autorizzabili
  • prescrizione medica della patologia e della necessità di ulteriori prestazioni
  • 65% – 70% della spesa fino all’importo massimo e secondo la quantità massima indicati nella tabella C dell’Art. 29 del testo normativo 

 

  • La Linea Sanitaria valutata la documentazione sanitaria autorizza ulteriori quantità oltre i limiti indicati all’articolo 29 (tabella C)

NOVITA’

In caso di
dubbi diagnostici o importanti patologie sono autorizzabili  ulteriori prestazioni di diagnosi e cura oltre i limiti
di quantità indicati nella tabella C dell’articolo 29.

Interventi chirurgici con ricovero in ambito privato (Artt. 50 – 60 – 61 – 62)

  • l’intervento è rimborsabile previa autorizzazione della linea sanitaria territorialmente competente che valuterà la documentazione, la necessità di ricorrere a una struttura sanitaria privata e la classe di apprtenenza dell’intervento chirurgico (Allegato C)
  • ricevuta delle spese con l’indicazione del costo dell’ equipe medica, della sala operatoria, della degenza distinto dalla spesa per la stanza a pagamento (comfort alberghiero)
  • pagina della cartella clinica con specifica del tipo di intervento e periodo di ospedalizzazione
  • 60% della spesa fino ad un massimo previsto per ciascuna classe.
  • i contributi massimi erogabili sono i seguenti:
    Classe 2: massimo 500 euro;
    Classe 3: massimo 1.500 euro;

    Classe 4: massimo 3.500 euro.
    Classe 5:  massimo 6.500 euro.
  • In caso di pernottamento presso la struttura di ricovero per il comfort alberghiero (se autorizzato dalla Linea Sanitaria) contributo del 60% fino a massimo 500 euro.

 Per queste prestazioni
è necessaria la preventiva autorizzazione
della linea sanitaria territorialmente competente