A proposito di Beneficiari… Per saperne di più
8 Settembre 2020

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sulle iscrizioni dei beneficiari, quando iscriverli e quando invece è necessario cancellare la loro iscrizione.

Per meglio identificare la figura del beneficiario è consigliato consultare l’art. 3 del Testo Unico Assilt, che ne regolamenta l’iscrizione.

Il primo requisito necessario all’iscrizione è l’appartenenza alla famiglia anagrafica del socio (ad eccezione dei figli che per motivi di studio o a causa di separazione legale o divorzio dei genitori possono appartenere al nucleo dell’altro genitore).

In caso di beneficiario maggiorenne, l’altro requisito necessario per l’iscrizione è quello reddituale il cui limite viene annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione.


Domande frequenti e risposte

D: Mio figlio ha iniziato a lavorare quest’anno, quando lo devo cancellare dall’Assilt?

R: Ogni anno l’Associazione definisce l’importo del limite di reddito, riferito all’anno precedente, valido per l’iscrizione dei beneficiari maggiorenni dal 1° luglio dell’anno in corso fino al 30 giugno dell’anno successivo; quindi se un beneficiario ha iniziato a lavorare nel corso dell’anno corrente può rimanere iscritto fino al 30 giugno del prossimo anno; anche se ha iniziato a lavorare lo scorso anno ma il reddito percepito non supera quello di riferimento definito dal C.d.A., può mantenere attiva l’iscrizione fino al 30 giugno dell’anno successivo.

D: Come devo fare per cessare mia moglie che ha iniziato a lavorare lo scorso anno? Devo compilare il modulo di recesso?

R: Dichiarando il superamento del reddito attraverso la procedura di conferma dei limiti di reddito il beneficiario cessa al 30 giugno dell’anno in corso e non occorre compilare la richiesta di recesso. La dichiarazione del superamento del reddito può essere effettuata dal mese di giugno dell’anno in corso.

D: Se ho cessato mia moglie perché lo scorso anno lavorava, ma quest’anno non ha più redditi, la posso iscrivere di nuovo? Da quando?

R: Non trattandosi di prima iscrizione e considerato che il periodo reddituale di riferimento è quello dell’anno solare precedente la nuova adesione, la coniuge potrà essere di nuovo iscritta dal 1° luglio del prossimo anno, quando cioè si farà riferimento ai redditi dell’anno in corso. L’iscrizione dovrà essere richiesta all’interno dell’Area Personale del socio in “Impostazioni anagrafiche > Aggiungi un familiare”.

D: Mia moglie non ha mai lavorato, quindi il suo reddito è pari a 0, non trovo la casella di riferimento per confermare la sua iscrizione.

R: Il reddito pari a 0 (nessun reddito) deve essere considerato e quindi dichiarato come Reddito uguale o inferiore a ……….. (limite annuale previsto).

D: Mi sono separato e mia moglie non appartiene più al mio nucleo familiare, come devo fare per cancellare la sua iscrizione?

R: All’interno dell’Area Personale dei soci, entrando in “Impostazioni anagrafiche > Nucleo familiare > Recedi” è possibile creare e stampare il modello di recesso, che deve poi essere inviato seguendo le istruzioni riportate nella pagina stessa. La data di recesso dovrà essere indicata dal socio e dovrà corrispondere al momento in cui è venuto meno il requisito d’iscrizione.

D: Posso iscrivere la mia convivente che non lavora?

R: Per poter iscrivere il convivente di fatto (ex lege n. 76/2016) è necessario che lo stesso risulti coabitante e appartenente alla famiglia anagrafica del socio da almeno 12 mesi; in fase di iscrizione è necessario inviare all’Associazione il Certificato Storico di Stato di famiglia a dimostrazione della convivenza di almeno 12 mesi.

D: Mia moglie non lavora ma ha un appartamento di proprietà che ha affittato e per il quale ha scelto di usufruire del regime fiscale a tassazione separata (cedolare secca), devo considerarlo come reddito?

R: Per l’iscrizione dei beneficiari Assilt fa riferimento al Reddito fiscale imponibile complessivo escluso quello riconducibile all’abitazione principale e al lordo degli oneri deducibili e comprendente eventuali redditi soggetti a tassazione agevolata o separata come ad esempio cedolare secca e TFR. In sintesi anche questo reddito rientra nel computo dei redditi complessivi.

D: Mio figlio ha compiuto 26 anni ma non percepisce redditi, può rimanere iscritto all’Associazione?

R: I figli oltre il 26° anno di età possono essere iscritti solo nel caso in cui sia stata loro riconosciuta una inabilità lavorativa con invalidità al 100% certificata secondo le norme di legge, ferma restando l’appartenenza alla famiglia anagrafica del socio e il non superamento del limite di reddito previsto in misura doppia rispetto a quello definito ogni anno dal C.d.A.; per esempio, il limite di reddito del 2019 valido per l’iscrizione dei beneficiari nel periodo 1/7/2020 – 30/6/2021 ammonta ad € 7.072,00 mentre per i beneficiari invalidi ammonta ad € 14.144,00.

D: Mia moglie percepisce la pensione minima e dall’ISEE risulta un reddito inferiore a quello previsto dall’Assilt, posso iscriverla?

R: Il reddito da prendere in considerazione non è quello risultante dall’ISEE ma quello lordo risultante dalla dichiarazione dei redditi.

D: Vorrei trasferire mio figlio nel nucleo familiare di mia moglie, anche lei socia dipendente, devo prima provvedere alla sua cessazione?

R: Al fine del trasferimento non è necessaria la preventiva cessazione del beneficiario ma è sufficiente scrivere una mail all’indirizzo iscrizioni@assilt.iol-custom1.it allegando copia del certificato di nascita dal quale si deve evincere la genitorialità del beneficiario ed il nulla osta al trasferimento da parte dell’altro genitore.