Il Consiglio di Amministrazione il 14 novembre 2018 ha nominato i Delegati ASSILT dei seguenti tre Collegi Multiregionali:
Collegio 5 – Emilia R., Marche e Umbria: Luigi Cordari;
Collegio 6 – Lazio, Abruzzo e Sardegna: Maurizio Ariemma;
Collegio 7 – Campania e Calabria: Giovanni Piscitelli.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato una nota che stabilisce – con effetti per i documenti di spesa di data pari o successiva al 14 novembre 2018 – la erogabilità di contributi per occhiali da vista correttivi anche nell’ipotesi in cui il certificato di conformità sia sottoscritto da un rappresentante di un esercizio commerciale iscritto nell’elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura settore oftalmico – ottico di cui al Decreto Legislativo n. 46/1997.
Quest’ultimo Decreto stabilisce che la vendita degli occhiali correttivi deve essere effettuata dall’esercente l’attività di ottico. Tali occhiali si configurano come dispositivi medici su misura in quanto vengono consegnati e realizzati dall’ottico, mediante composizione della lente e della montatura, su specifica prescrizione medica per un singolo paziente (cfr. art. 1, comma 2, lett. d), del Dlgs. n. 46/1997).
L’ottico che ha realizzato l’occhiale su misura assume quindi la qualità di fabbricante di dispositivi medici su misura e ha l’obbligo di redigere la “dichiarazione relativa ai dispositivi per destinazioni particolari” e di iscriversi nell’elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura settore oftalmico – ottico (ai sensi dell’art. 13, comma 1, del citato Decreto legislativo).
Da quanto sin qui esposto discende che l’iscrizione al suddetto elenco è costitutiva della qualità di fabbricante di dispositivi medici su misura e, quindi, di ottico anche per le finalità proprie dell’Associazione; pertanto, nel caso di acquisto di occhiali correttivi da un ipermercato iscritto all’elenco si potrà dare corso alla erogazione del contributo sempre che il documento di spesa sia accompagnato dalla Dichiarazione di conformità redatta e rilasciata dal predetto ipermercato.
Per completezza si evidenzia la definizione di fabbricante (di cui all’art. 1, comma 2, lett. f) del Decreto legislativo 46/97) prevede che questi sia responsabile di tutte le operazioni connesse alla realizzazione del dispositivo, indipendentemente dal fatto che alcune operazioni siano eseguite da un terzo per conto del fabbricante. Nel caso, perciò, in cui l’ottico (cioè il fabbricante) faccia montare lenti e montature da un altro laboratorio quest’ultimo si configura come terzista dell’ottico e sarà quindi l’ottico a dover redigere la dichiarazione di conformità.