Statuto

Lo Statuto definisce le finalità dell’Associazione, il perimetro dei destinatari di riferimento, i contributi associativi, le modalità di adesione, la cessazione dal rapporto associativo, i diritti e i doveri dei soci, le prestazioni erogate e gli organi associativi.


Il  27 giugno 2024 il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Rappresentanti hanno ratificato il nuovo testo che recepisce quanto indicato nell’accordo siglato il 26 giugno 2024 tra TIM S.p.A., FiberCop S.p.A., SLC-CGIL, Fistel – CISL, UILCOM – UIL .

Statuto 27 giugno 2024


Articoli aggiornati al mese di giugno 2024

Titolo I – Costituzione e Scopo

1. In attuazione dell’Accordo del 30 luglio 1980, si è costituita un’associazione di mutualità volontaria, strutturalmente ed amministrativamente autonoma, denominata “Associazione per l’Assistenza Sanitaria Integrativa ai lavoratori della SIP” (ASSILS). Dal 18 luglio 1995 l’Associazione ha assunto la denominazione di “Associazione per l’Assistenza Sanitaria Integrativa ai lavoratori della TELECOM ITALIA” (ASSILT) e, dal 31 gennaio 2005, in forza ed in attuazione dell’Accordo del 29 gennaio 2005 sottoscritto fra Telecom Italia S.p.A. e  SLC-CGIL, Fistel-CISL e UILCOM-UIL quali parti istitutive, quella  di “Associazione per l’Assistenza Sanitaria Integrativa ai lavoratori delle Aziende del Gruppo Telecom Italia – ASSILT” (di seguito anche, in breve, “Associazione”).

In attuazione dell’accordo del 26 giugno 2024 sottoscritto da TIM S.p.A., FiberCop S.p.A., SLC-CGIL, Fistel-CISL e UILCOM-UIL (c.d.Parti), L’Associazione ha assunto la denominazione di ASSILT – Associazione per l’assistenza sanitaria integrativa lavoratori telecomunicazioni.

Essa ha forma di associazione non riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui  agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile.

2. Con l’Accordo sottoscritto il 26 giugno 2024 è stato individuato il nuovo Assetto dell’Associazione in vista del perfezionamento dell’operazione di separazione societaria attraverso la quale oltre la metà dei dipendenti di TIM e dei relativi iscritti all’ASSILT appartenenti al ramo “NETCO” saranno trasferiti in FiberCop S.p.A. con contestuale perdita di controllo da parte di TIM S.p.A.

3. Il presente Statuto é redatto in applicazione e in conformità con quanto stabilito dal D.Lgs. 18 novembre 1997, n.460 e dalla legge 7 dicembre 2000, n.383 e si ispira ai principi definiti dalla Parti nell’accordo del 26 giugno 2024.

4.L’Associaizone ha durata indeterminata, fatte saleve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo Art.22.

5. L’Associazione ha sede in Roma, Via Luigi Bellotti Bon, 14.

1. L’Associazione persegue senza fini di lucro lo scopo di erogare a favore dei Soci e dei Beneficiari di cui, rispettivamente, ai successivi artt. 3 e 4, prestazioni integrative di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, ivi comprese – in concorso con le strutture sanitarie pubbliche – l’effettuazione di ricerche, indagini conoscitive ed interventi di prevenzione sanitaria di gruppo ed individuali, nonché attività di educazione sanitaria a tutela della salute e dell’integrità fisica dei soci medesimi e degli altri soggetti indicati .

2. L’Associazione può altresì svolgere direttamente od indirettamente ogni attività strumentale, sussidiaria e complementare rispetto al raggiungimento dello scopo come definito al precedente comma 1.

Titolo II – Destinatari, Soci e Beneficiari

1. Sono Destinatari dell’Associazione:

a) i lavoratori – esclusi i dirigenti – assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto con termine superiore a sei mesi,  dipendenti di TIM S.p.A. e FiberCop S.p.A. ovvero delle Società da questa controllate direttamente od indirettamente che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione;

b) gli ex dipendenti delle Società di cui alla precedente lettera a), che siano cessati dal servizio con diritto a pensione a carico di una gestione previdenziale obbligatoria ovvero maturino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico nei termini stabiliti dal Testo Unico ASSILT;

c) i lavoratori, iscritti all’Associazione, dipendenti da Società alla stessa aderenti, di cui di TIM S.p.A. e FiberCop S.p.A. abbiano cessato il controllo ai sensi dell’Art. 2359 del Cod. Civ., per tali intendendosi i soli dipendenti alla data di cessazione dell’appartenenza della Società al Gruppo Telecom Italia;

d) i lavoratori, già iscritti all’Associazione, appartenenti a complessi aziendali ceduti, ex art. 2112 del Cod. Civ., a Società non controllate direttamente o indirettamente da di TIM S.p.A. e FiberCop S.p.A. ;

e) i lavoratori aventi le caratteristiche di cui alla precedente lettera a), dipendenti di Società dei Gruppi di TIM S.p.A. e FiberCop S.p.A. che, pur non applicando il Contratto di settore delle TLC, non siano dotate di forme di assistenza sanitaria integrativa o sostitutiva del Servizio Sanitario Nazionale comunque erogate;

f) i lavoratori, iscritti al soppresso “Fondo per le Pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia” e già soci dell’Associazione, dipendenti da Società di cui di TIM S.p.A. e FiberCop S.p.A. abbiano cessato il controllo  ai sensi dell’art. 2359 del Cod. Civ., nei cui confronti non trova più applicazione il Contratto di settore delle TLC, a condizione che le Società medesime siano iscritte all’Associazione da almeno 20 anni;

g) gli ex dipendenti di cui alle lett. c), d), e), f) e successiva lettera h) che siano cessati dal servizio con diritto a pensione a carico di una gestione previdenziale obbligatoria ovvero maturino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico nei termini stabiliti dal Testo Unico ASSILT, qualora per legge o per accordo il periodo ecceda i termini di cui sopra, la conservazione della qualità di socio ai sensi e per gli effetti di cui ai commi successivi è subordinata al previo versamento, da parte delle Aziende di riferimento di un contributo, stabilito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’Art. 15 comma 5 lettera f), inteso a garantire il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario dell’Associazione;

h) i lavoratori delle Aziende – diverse da quelle di cui alla lettera a) – già aderenti all’Associazione che applicano il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione;

i) i superstiti dei Soci di cui ai successivi commi 2 e 3 titolari di pensione indiretta o di reversibilità già Beneficiari al momento del decesso del Socio stesso.

Nelle ipotesi di cui alle lett. c), d), e), f) e h) di cui al comma 1, l’adesione è comunque subordinata a specifico accordo sindacale, nonché alla delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione assunta ai sensi dell’art. 15, comma 5, lett. m), relativa alla richiesta formulata dalla Società ed alla integrale accettazione, da parte di quest’ultima, del presente Statuto e di tutti gli atti correlati, ivi inclusi quelli relativi alla contribuzione.

2. Sono Soci Ordinari Lavoratori e Soci Ordinari Pensionati dell’Associazione i soggetti di cui al precedente comma 1, rispettivamente lett. a) e b), che presentino domanda di adesione; sono altresì Soci Ordinari  le rispettive Aziende.

3. Sono Soci Aggiunti Lavoratori dell’Associazione i dipendenti delle Aziende di cui al comma 1, lett. c), d), e), f) e h) che abbiano aderito all’Associazione, nonché le Aziende medesime, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite; nel caso di cessazione dal servizio, avvenuta in presenza dei requisiti di cui al comma 1, lett. g), tali Soci Lavoratori possono aderire all’Associazione in qualità di Soci Aggiunti Pensionati.

4. Gli ex dipendenti decadono dalla facoltà di adesione o di nuova adesione all’Associazione trascorsi 12 mesi dalla acquisizione del diritto relativo o dalla cessazione del precedente rapporto associativo.

E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa di tutti gli associati che possiedono i requisiti per l’iscrizione all’Associazione.

1. S’intendono per Beneficiari le persone appartenenti al nucleo anagrafico dei Soci, per le quali questi abbiano richiesto l’iscrizione all’Associazione. I Beneficiari possono fruire di prestazioni sanitarie dirette dell’Associazione stessa ovvero di prestazioni sanitarie per le quali é prevista l’erogazione di un contributo economico da parte dell’Associaizone.

2. Il Testo Unico ASSILT individua i familiari Beneficiari agli effetti del presente Statuto.

1. Le Società di cui all’art. 3 aderiscono all’Associazione mediante presentazione di specifica domanda di adesione alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione; la domanda dovrà comunque contenere l’impegno a contribuire all’Associazione nelle misure e termini previsti dagli Accordi sindacali vigenti in materia tempo per tempo.

2. I Destinatari di cui all’art. 3 aderiscono all’Associazione per libera scelta individuale mediante presentazione di apposita domanda scritta di adesione, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione dell’Associazione; la domanda contiene l’indicazione dei familiari Beneficiari di cui all’art. 4, l’impegno a contribuire nei termini previsti dagli Accordi in materia vigenti di tempo in tempo e, per i Soci Lavoratori, la delega all’Azienda ad operare le trattenute corrispondenti.

3. Nei casi di cui al precedente comma 2, il rapporto associativo decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione, da parte dell’Associazione, della domanda di adesione. Entro due mesi da tale data il Consiglio di Amministrazione può richiedere ulteriore documentazione a corredo della domanda ovvero rifiutarla, qualora non sussistano i requisiti per l’Associazione come stabiliti dal presente Statuto.

1. Il verificarsi di eventi che determinano la sospensione del rapporto di lavoro non fa venir meno la qualità di Socio; i riflessi di tali eventi sui contributi e le prestazioni sono definiti dal Testo Unico ASSILT.

1. Il rapporto associativo ha termine nei casi di seguito indicati, per i Soci Lavoratori e Pensionati:

A) Soci Lavoratori Ordinari e Aggiunti:
1)    cessazione del rapporto di lavoro o passaggio ad altra Azienda dei Gruppi di TIM o FiberCop o non aderente;
2)    recesso unilaterale dall’Associazione;
3)    passaggio a dirigente;
4)    morte;
5)    esclusione dall’Associazione deliberata dall’Assemblea per gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto o dalle disposizioni regolamentari o negoziali;
6) cessazione della qualità di socio della Società di appartenenza

B) Soci Pensionati Ordinari e Aggiunti:
1)    recesso dall’Associazione;
2)    morte;
3)    esclusione dall’Associazione deliberata dall’Assemblea per gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto o dalle disposizioni regolamentari o negoziali.

2. La cessazione della qualità di Socio decorre dalla data in cui si verificano gli eventi di cui al commi precedenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.

3. Il recesso deve essere comunicato per iscritto all’Associazione da parte dei Soci entro il 30 settembre di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

4. La cessazione del rapporto associativo comporta, con la medesima decorrenza, la decadenza dalla qualità di Beneficiari per i familiari di cui all’art.4.

5. Per le Società il rapporto associativo ha termine nei casi di seguito indicati:

a) perdita dei requisiti di cui all’art. 3, comma 1, del presente Statuto;

b) recesso dall’Associazione; tale recesso non ha effetto prima del decorso di 24 mesi dalla data di adesione e deve essere comunicato all’Associazione con un preavviso di almeno tre mesi;

c) esclusione dall’Associazione deliberata dall’Assemblea per gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto o dalle disposizioni regolamentari o negoziali.

6. La cessazione della qualità di socio decorre, per le Società, dalla data degli eventi di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto al punto b) del medesimo comma.

7. Il rapporto associativo ha termine altresì nei casi di morosità per omissione di versamento dei contributi associativi secondo le modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione.

8. La cessazione della qualità di Socio da parte delle Società determina il venir meno, con la stessa decorrenza, della medesima qualità in capo ai Soci Lavoratori.

9. E’ facoltà del Socio che abbia esercitato il recesso dal rapporto associativo formulare domanda di nuova adesione all’Associazione, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione dell’Associazione. Il richiedente dovrà versare un contributo aggiuntivo una tantum secondo quanto stabilito dal Testo Unico ASSILT.

1. I Soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Fermi restando i diritti e i doveri di cui al presente Statuto,  i soci, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno diritto di voto e possono concorrere per le elezioni degli Organi dell’Associazione con le modalità di espressione del voto e di rappresentanza stabilite nel Regolamento Elettorale.

2. I Soci hanno l’obbligo di versare le quote contributive secondo le modalità di cui all’art. 10.

3. I Soci Lavoratori e Pensionati ed i Beneficiari hanno diritto alle prestazioni di cui al successivo art. 11.

4. Con l’adesione il Socio s’impegna all’osservanza di quanto previsto dallo Statuto e dal  Testo Unico  ASSILT e a non abusare in alcun modo delle prestazioni rese dall’Associazione, attenendosi alla scrupolosa osservanza del Codice Etico ASSILT.

5. Nei confronti del Socio inadempiente potranno essere adottate, dal Consiglio di Amministrazione, le sanzioni definite dal Testo Unico ASSILT, ferma restando, nei casi più gravi la facoltà dell’Assemblea di deliberare l’esclusione del socio ai sensi del precedente art. 7. In ogni caso l’Associazione potrà rivalersi nei confronti del Socio stesso per gli eventuali danni arrecati con il suo comportamento.

6. Ogni Socio è tenuto a collaborare con l’Associazione, affinché questa possa recuperare, da eventuali terzi responsabili, quanto speso per l’assistenza prestata, nei termini e secondo le modalità definite dal Testo Unico ASSILT .

Titolo III – Patrimonio, contribuzione e prestazioni

1. Il fondo comune dell’Associazione è costituito dai contributi dei Soci di cui al precedente art. 3, dagli interessi su eventuali impieghi di disponibilità e, fatte salve le norme di legge, da altre entrate che in ogni modo dovessero pervenire  all’Associazione stessa (lasciti, donazioni, attività varie).

2. E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione a meno che la destinazione o distribuzione non sia imposta per legge.

3. Ogni anno dovrà essere accantonata ad in un fondo di riserva una quota non inferiore al 5% dell’avanzo netto di gestione; il fondo di riserva non può essere utilizzato che in circostanze straordinarie o per l’assorbimento di eventuali disavanzi di gestione.

1. La misura della contribuzione all’Associazione a carico dei Soci – Lavoratori, Pensionati e Società – è determinata da appositi accordi tra le Parti, così come definite all’articolo 1 del presente statuto, con successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione che ne determina le modalità di versamento secondo quanto previsto al successivo art. 15, comma 5, lett. g).

2. Il Consiglio di Amministrazione determina un contributo aggiuntivo una tantum per i lavoratori in servizio nonché per gli ex-dipendenti delle Aziende associate che – pur in possesso dei requisiti per l’adesione – presentino la domanda in un momento successivo a quello dell’acquisizione del diritto.La quota aggiuntiva è dovuta dal momento della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

3. Fermo restando quanto previsto all’art. 3, in caso di mancato o tardivo versamento, il Socio Pensionato o l’Azienda associata sono tenuti a versare all’Associazione un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato del 5%.

4. L’obbligo contributivo insorge contestualmente alla decorrenza del rapporto associativo.

5. I contributi associativi non sono, in nessun caso, rivalutabili o trasmissibili.

1. Le prestazioni – aventi carattere integrativo di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale – riguardano, in via principale:

a) protesi specialistiche e relative cure;

b) interventi chirurgici di particolare natura, degenze e cure ospedaliere;

c) cure specialistiche ed accertamenti diagnostici, nonché ogni altro intervento integrativo, preventivo o educativo che sarà valutato necessario in relazione al livello dell’assistenza a carattere generale.

2. Il diritto a fruire delle prestazioni decorre dalla data di inizio effettivo della contribuzione; le condizioni, i limiti e le modalità di erogazione degli interventi nei confronti dei Soci e dei Beneficiari sono stabiliti da un apposito Testo Unico ASSILT predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall’Assemblea dei Rappresentanti.

Titolo IV – Organi ed uffici associatvi

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Rappresentanti;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente ed il Vice Presidente;
  • il Collegio Sindacale.

1. L’Assemblea è composta da 78 membri eletti secondo quanto indicato nel Regolamento Elettorale, che é parte integrante del presente Statuto, dei quali:
a) 41, in rappresentanza dei Soci Lavoratori;
b) 9, in rappresentanza dei Soci Pensionati;
c) 28, in rappresentanza delle Aziende socie ordinarie.

2. I Rappresentanti dei Soci Lavoratori e dei Soci Pensionati sono eletti, separatamente, a suffragio universale, con voto libero e segreto, attribuito a liste concorrenti di candidati, su 9 collegi multiregionali, secondo quanto previsto nel Regolamento Elettorale. La denominazione, la composizione ed il numero di Rappresentanti per ciascun collegio sono riportati nella tabella A allegata al presente Statuto e che costituisce, di questo, parte integrante; essi devono rivestire la qualità di Socio Ordinario Lavoratore ovvero Pensionato.

3. I Rappresentanti delle Aziende Socie ordinarie sono eletti sulla base di 2 collegi, uno per Tim e società controllate e uno per FiberCop e società controllate, in proporzione al rispettivo numero di soci attivi calcolati al primo giorno del mese precedente alla data di indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi sociali, secondo il calcolo previsto dal metodo dei quozienti e dei resti di Hare di cui all’Allegato 1 del presente Statuto.

4. Ai Rappresentanti di cui al comma 1 si applica quanto previsto all’art. 2382 del Codice Civile.

5. I Rappresentanti  rimangono in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di tre volte consecutive. Ove nel corso del mandato vengano a mancare uno o più di essi, si dovrà procedere, per il periodo residuo, alla loro sostituzione secondo quanto indicato nel Regolamento Elettorale. I Rappresentanti subentranti restano in carica sino al completamento del mandato. In considerazione della significativa discontinuità della componente aziendale descritta dall’accordo del 26 giugno 2024, ai fini del computo del limite massimo del numero dei mandati, sono azzerati – a partire dal prossimo rinnovo degli organi sociali – tutti i precedenti mandati dei Rappresentanti aziendali in carica.

6. Ogni Rappresentante ha diritto a un voto e può, mediante delega scritta conservata dal Consiglio di Amministrazione, farsi rappresentare soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, da altro Delegato della componente di appartenenza. Ciascun Rappresentante può essere portatore di una sola delega.

7. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco; il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

1. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.

2. L’Assemblea ordinaria:
a) esprime valutazione sul bilancio preventivo ed approva il rendiconto annuale entrambi predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
b) approva il Testo Unico ASSILT e convalida le modifiche o le integrazioni al medesimo deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 15, comma 5, lett. b);
c) elegge, per la componente in rappresentanza dei Soci Lavoratori e Pensionati, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale secondo quanto previsto dai successivi artt. 15 e 18 e ne delibera la revoca ai sensi degli artt. 2383, comma 3, e 2400, comma 2, del Codice Civile. Con esclusivo riferimento ai Consiglieri di Amministrazione, la revoca può essere deliberata anche su istanza di una delle Parti di cui all’art. 1.1 del presente Statuto;
d) promuove l’azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 22 e 2393 del Codice Civile, e nei confronti dei membri del Collegio Sindacale secondo quanto previsto dall’art. 2407 del Codice Civile;
e) delibera sugli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione, anche sulla base delle proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione;
f) delibera l’esclusione di cui all’Art. 7 punto 1 lettera A 5);
g) su proposta del Collegio Sindacale delibera l’incarico alla società di revisione e il relativo compenso.

3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una  volta l’anno entro il primo semestre per gli adempimenti di cui alle lett. a) del comma precedente, nonché per informazioni e valutazioni sull’andamento generale della gestione.

4. L’Assemblea straordinaria delibera in merito:
a) alle modificazioni dello Statuto e del Regolamento Elettorale proposte dal Consiglio di Amministrazione;
b) allo scioglimento anticipato dell’Associazione ai sensi del successivo Art.22;
c) alle procedure di liquidazione ed allerelative modalità;
d) alla nomina ed ai poteri dei liquidatori ai sensi del successivo art. 22.

5. L’Assemblea – ordinaria o straordinaria – è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’avviso è inviato ai Rappresentanti e ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci tramite raccomandata o messaggio di posta elettronica almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza; in casi di particolare urgenza l’avviso può essere inviato tramite facsimile, telegramma o messaggio di posta elettronica contenente le indicazioni di cui al primo periodo del presente comma almeno sette giorni prima della adunanza. Dall’Adunanza stessa e dei contenuti dell’avviso é fatta menzione sul sito web dell’Associazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare senza indugio l’Assemblea quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Rappresentanti ovvero da almeno cinque Consiglieri, e nella domanda sono tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

7. L’Assemblea è convocata nella sede dell’Associazione, ovvero in altro luogo in territorio nazionale indicato nell’avviso di convocazione, ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

8. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, può riunirsi anche per videoconferenza od altri idonei mezzi telematici ove tale modalità sia precisata nell’avviso di convocazione; per la regolarità della costituzione e delle deliberazioni è necessario, in tali casi, che tutti i partecipanti  possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; nel caso in cui all’ora prevista per l’inizio dell’Assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento l’Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui nel corso della riunione, venga meno il collegamento per motivi tecnici, l’Assemblea sarà considerata sospesa e, come tale, dichiarata dal Presidente; saranno comunque considerate valide le deliberazioni assunte sino al momento della intervenuta sospensione. La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente.

9. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di 60 Rappresentanti e delibera con il voto favorevole di 56 Rappresentanti. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di 56  Rappresentanti e delibera con il voto favorevole di 52 Rappresentanti.

10. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno 62 Rappresentanti e delibera con il voto favorevole di 58 Rappresentanti. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di 58 Rappresentanti e delibera con il voto favorevole di 54 Rappresentanti.

11. Il Presidente constata la regolarità della costituzione dell’Assemblea e la validità delle eventuali deleghe.

12. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Direttore che in qualità  di  Segretario, ne cura la redazione.

13. Delle delibere assembleari, ivi compreso il rendiconto annuale, é data notizia sul sito web dell’Associazione per almeno dieci giorni successivi alla data dell’Assemblea.

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da dodici componenti, di cui:

a) cinque Soci Lavoratori Ordinari, eletti dai Rappresentanti di cui al precedente art. 13, comma 1, lett. a);

b) un Socio Pensionato Ordinario, eletto dai Rappresentanti di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera b);

c) sei eletti su designazione di TIM S.p.A. e FiberCop S.p.A. in proporzione al numero di soci attivi, dipendenti delle rispettive aziende e loro controllate, calcolati al primo giorno del mese precedente alla data di indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi sociali, secondo il metodo di cui all’Allegato 1 del presente Statuto.

Il numero dei soci attivi, dipendenti delle rispettive aziende e loro controllate, calcolati al primo giorno del mese precedente alla data di indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi sociali è inviato a TIM S.p.A. e FiberCop S.p.A. a cura di ASSILT entro 15 giorni dalla data di indizione delle elezioni.

2.L’elezione dei Consiglieri di cui al precedente comma 1, sarà effettuata:

a) per la componente dei cinque Soci Lavoratori Ordinari dai Rappresentanti di cui al precedente art. 13, comma 1, lett. a) sulla base di liste di candidati predisposte dalle organizzazioni sindacali di cui al Verbale di Accordo del 26 giugno 2024 o da Rappresentanti dell’Assemblea e sottoscritte da almeno 12 Rappresentanti. Ciascuna lista sarà composta da 7 candidati, di cui due supplenti, specificamente indicati. Alla lista che otterrà un numero di voti almeno pari a 30 Rappresentanti sarà assegnata la totalità dei seggi. Nel caso in cui nessuna lista ottenga il suddetto numero di voti, si procederà ad un’ulteriore votazione; alla terza votazione si andrà al ballottaggio tra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti.

b) per la componente dei Soci Pensionati, le Organizzazioni sindacali stipulanti l’Accordo del 26 giugno 2024, provvedono altresì alla nomina di un Socio Pensionato Ordinario in qualità di supplente del Rappresentante di cui al comma 1, lett. b);

c) per la componente dei sei eletti su designazione di TIM S.p.A. e FiberCop S.p.A, dalle medesime aziende che nella comunicazione di nomina indicheranno i 6 componenti e i quattro supplenti in proporzione al numero di soci attivi dipendenti delle rispettive aziende e loro controllate, calcolati al primo giorno del mese precedente alla data di indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi sociali, secondo il metodo di cui all’Allegato 1 del presente Statuto.

3.I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per quattro anni e possono essere eletti per tre volte consecutive. In considerazione della significativa discontinuità della componente aziendale descritta dall’accordo del 26 giugno 2024, ai fini del computo del limite massimo del numero dei mandati, sono azzerati – a partire dal prossimo rinnovo degli organi sociali – tutti i precedenti mandati dei Consiglieri aziendali in carica.

4.La qualità di Consigliere è incompatibile con quella di Rappresentante in Assemblea; nel caso di elezione o di nomina il Consigliere di Amministrazione decade, pertanto, dalla carica di Rappresentante.

5.Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di amministrare l’Associazione ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto; esso, in particolare:

a) elegge, nella prima seduta successiva alla sua nomina da parte dell’Assemblea, il Presidente ed il Vicepresidente con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, secondo quanto previsto al successivo art. 17;

b) predispone, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, il Testo Unico ASSILT per l’approvazione da parte dell’Assemblea ordinaria e ne cura l’osservanza e l’aggiornamento proponendo modifiche ed integrazioni. In caso di necessità ed urgenza nel corso della gestione, il Consiglio può adottare – con il voto favorevole dei due terzi dei componenti – provvedimenti correttivi, immediatamente efficaci, del Testo Unico ASSILT; gli stessi sono sottoposti a convalida dell’Assemblea secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 2, lett. b).

c) predispone e presenta all’approvazione dell’Assemblea ordinaria il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale, accompagnato dalla relazione generale attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio ed all’attività svolta e programmata;

d) provvede all’organizzazione funzionale dell’Associazione e nomina, su indicazione congiunta di TIM S.p.A. e FiberCop S.p.A., il Direttore di cui al successivo art. 20;

e) delibera sulle conseguenze di comportamenti irregolari da parte dei Soci, proponendo, nei casi più gravi, l’esclusione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del presente Statuto;

f) delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, l’entità delle contribuzioni aggiuntive previste dal presente Statuto;

g) determina, ai sensi dell’art. 10, comma 1, le modalità di versamento dei contributi a carico dei Soci Lavoratori e Pensionati e definisce con le Aziende le modalità di corresponsione dei contributi da queste dovuti;

h) nomina, con il voto favorevole di due terzi dei componenti, su proposta dei Consiglieri di cui al comma 1, primo alinea, del presente articolo, i Delegati di cui al successivo art. 19, e ne coordina l’operato;

i) può delegare incarichi a singoli Consiglieri per la trattazione di particolari argomenti, determinando i limiti della delega;

j) propone all’Assemblea straordinaria le modifiche al presente Statuto, nonché l’eventuale liquidazione dell’Associazione;

k) fissa la data delle elezioni, agli effetti di quanto stabilito dal Regolamento Elettorale e conferisce al Presidente l’incarico di indire le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Rappresentanti;

l) assume iniziative che, attraverso la ricerca e la gestione dei dati, tendano all’individuazione ed alla prevenzione delle cause di malattia;

m) delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, in ordine a tutte le problematiche relative all’adesione all’Associazione;

n) delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, convenzioni anche per la gestione amministrativa e contabile dell’attività dell’Associazione – con soggetti terzi;

o) ha facoltà di deliberare l’avvio di verifiche ispettive avvalendosi congiuntamente delle funzioni Audit di TIM S.p.A. e FiberCop S.p.A. e di riferire, secondo quanto previsto al successivo art. 21-bis.

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l’anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo o ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri od il Collegio Sindacale. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e della eventuale documentazione, sono effettuate mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione. L’avviso è inviato ai Consiglieri ed ai componenti il Collegio Sindacale tramite raccomandata, facsimile, telegramma o posta elettronica almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione; in casi di urgenza l’avviso può essere inviato almeno cinque giorni prima della riunione.

2. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente ovvero, in occasione del rinnovo, dal Consigliere più anziano per età. E’ ammessa la partecipazione alle riunioni per video o altri idonei mezzi telematici; si applicano a tal fine le disposizioni di cui all’art. 14, comma 7.

3. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno sette membri e decide a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che lo Statuto non preveda diversamente. In caso di parità, al voto del Presidente è attribuito valore doppio. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore, in qualità di Segretario, che ne cura la redazione.

4. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non prendono parte a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente dalla carica; si applica la disposizione di cui all’art. 2382 del Codice Civile.

5. Se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, si dovrà procedere alla loro sostituzione mediante subentro del primo dei supplenti della componente di riferimento. Se con i supplenti non si completa il Consiglio per la componente di nomina elettiva, i Consiglieri in carica devono senza indugio convocare l’Assemblea dei Rappresentanti affinché proceda, con riferimento alla componente medesima, alla elezione dei membri effettivi e di quelli supplenti necessari all’integrazione del Consiglio; per la componente aziendale TIM S.p.A. e FiberCop S.p.A. provvederà ad analogo adempimento.

6. In caso di esaurimento di tutti i supplenti i Consiglieri in carica devono senza indugio convocare l’Assemblea dei Rappresentanti affinché si proceda, per la componente elettiva, alla elezione dei supplenti; per la componente aziendale Telecom Italia provvederà ad analogo adempimento.

7. Qualora vengano a cessare, per qualsiasi motivo, tutti i Consiglieri, il Collegio Sindacale procede d’urgenza all’attivazione delle procedure di ricostituzione del Consiglio, secondo quanto indicato nell’art. 15, provvedendo, nel frattempo, a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i Consiglieri eletti dai Rappresentanti di cui all’art. 15, comma 1, lett. a) o b).

2. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i Consiglieri eletti dai Rappresentanti designati dall’azienda di cui all’art. 15, comma 1, lett. c) avente il maggior numero di soci attivi calcolati al primo giorno del mese precedente alla data di indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi sociali.

3. Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche in giudizio, dell’Associazione.

4.Il Presidente:

a) sovrintende al funzionamento dell’Associazione;
b) indice, previa delibera del Consiglio di Amministrazione a norma dell’art. 15, comma 5, lett. k), le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Rappresentanti, secondo le procedure e le modalità previste nel Regolamento elettorale;
c) provvede a convocare e a presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Rappresentanti e ad eseguirne le deliberazioni;
d) svolge ogni altro compito attribuitogli dal Consiglio di Amministrazione o dalle norme del presente Statuto.

5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.

6. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica come gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

1.Il Collegio Sindacale è composto da quattro membri effettivi e quattro supplenti eletti con le seguenti modalità:

a) due membri effettivi e due supplenti sono eletti dai Rappresentanti dei Soci Lavoratori e dei Soci Pensionati;
b) due membri effettivi e due supplenti sono eletti dai Rappresentanti delle Aziende associate, di cui uno effettivo e uno supplente nominati da TIM S.p.A. e uno effettivo e uno supplente nominati da FiberCop, con comunicazione scritta.

2.Per la elezione dei Sindaci di cui alla precedente lettera a), si procede come segue:

  •  i Rappresentanti dei Soci Lavoratori e dei Soci Pensionati provvedono alla suddetta elezione sulla base di liste di candidati predisposte dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Verbale di Accordo 26 giugno 2024 o da almeno un terzo dei Rappresentanti medesimi;
  • ciascuna lista sarà composta da quattro candidati di cui due supplenti specificamente indicati;
  • risulteranno eletti i candidati appartenenti alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

3. Per l’elezione dei Sindaci di cui alla precedente lettera b), si procede come segue:

  • i Rappresentanti delle Aziende associate provvedono alla suddetta elezione sulla base di liste di candidati predisposte una da TIM S.p.A. e una da FiberCop S.p.A.;
  • ciascuna lista sarà composta da due candidati di cui un supplente specificamente indicato;

4. Almeno due componenti del Collegio Sindacale, tra cui il suo Presidente, devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Costituisce causa di decadenza dalla carica la cancellazione o la sospensione dal suddetto registro.
Il Collegio Sindacale elegge al proprio interno come Presidente il Sindaco effettivo nominato dall’Azienda che non ha espresso il Vicepresidente.

5.Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio:
a) l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell’Associazione o delle Società che ne facciano parte quali Soci Ordinari;
c) coloro che sono legati all’Associazione da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.

6. Il candidato che rivesta già altra carica nell’Associazione decade da tale carica in caso di elezione.

7. Il Collegio Sindacale elegge al proprio interno il suo Presidente scegliendolo tra i Sindaci effettivi eletti dai Rappresentanti delle Aziende associate.

8. I Sindaci restano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di tre volte consecutive. In considerazione della significativa discontinuità della componente aziendale descritta dall’accordo del 26 giugno 2024, ai fini del computo del limite massimo del numero dei mandati, sono azzerati – a partire dal prossimo rinnovo degli organi sociali – tutti i precedenti mandati dei Sindaci aziendali in carica.

Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito, per il periodo residuo, dal Sindaco Supplente omogeneo per rappresentanza. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci Supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l’Assemblea dei Rappresentanti perché provveda all’integrazione del Collegio medesimo; nel caso di Sindaco in rappresentanza delle Aziende, TIM S.p.A. e FiberCop S.p.A provvederanno ad analogo adempimento.

9.Il Collegio si riunisce almeno ogni trimestre. La partecipazione alle riunioni può avvenire – qualora il Presidente del Collegio Sindacale o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti; in tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente. Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni del Collegio, durante il medesimo esercizio sociale, decade dall’ufficio. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale sottoscritto dagli intervenuti.

10.Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

11.I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee; i Sindaci che, senza giustificato motivo, non assistono a due Assemblee di bilancio ovvero, durante il medesimo esercizio sociale, non assistono a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione o non partecipano a due riunioni consecutive del Collegio Sindacale decadono dalla carica.

12.Al Collegio Sindacale spettano i compiti di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento.

13.Il Collegio Sindacale riferisce all’Assemblea sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri. A tal fine, il Collegio redige una relazione che deve essere messa a disposizione dei Soci nei quindici giorni che precedono la data dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio annuale.

1. In ciascun ambito multiregionale di cui alla Tabella A allegata al presente Statuto opera un Delegato, nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 15, comma 5, lett. h), del presente Statuto fra i Rappresentanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), del medesimo ambito e da questi proposto.

2. Il Delegato, coadiuvato da altri rappresentanti di cui all’art.13 comma 1, lettera a) e lettera b), eletti nel medesimo ambito multiregionale, è chiamato a:

a) sovrintendere all’esatta applicazione del Testo Unico ASSILT e delle Delibere del Consiglio di Amministrazione;

b) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione relative a:

1) iniziative di medicina preventiva e di educazione sanitaria;

2) sanzioni nei confronti degli iscritti inadempienti;

3) eventuali modifiche del Testo Unico ASSILT.

c) individuare le esigenze sanitarie a fronte di accertate carenze, sul territorio di competenza, del Servizio Sanitario Nazionale da valutare in sede di Consiglio di Amministrazione;

d) assumere le decisioni operative ed amministrative attinenti alle presta¬zioni dell’Associazione in funzione dei livelli di assistenza sanitaria forniti dal Servizio Sanitario Nazionale;

e) applicare le delibere del Consiglio di Amministrazione atte a superare le carenze del Servizio Sanitario Nazionale con riguardo alle diverse esigenze territoriali

3. Delle decisioni assunte in ordine ai compiti affidatigli ciascun Delegato dovrà trasmettere al Consiglio di Amministrazione specifica relazione, secondo la periodicità stabilita dal Consiglio medesimo.

4. L’ufficio di Delegato cessa allo scadere del mandato quale Rappresentante in Assemblea, salvo rinuncia all’ufficio del Delegato medesimo, per revoca – deliberata con la stessa maggioranza prevista per la nomina – da parte del Consiglio anche su istanza di una delle Parti di cui all’art.11 del presente Statuto, ovvero sopravvenienza di altra causa che non consenta la prosecuzione dell’attività. Fermo restando quanto previsto dall’art. 13,comma 4, qualora venga meno un Delegato, il Presidente convoca senza indugio il Consiglio affinché proceda alla sostituzione, nelle stesse forme e procedure di cui al comma 1.

1. Il Direttore dell’Associazione, nominato ai sensi dell’art. 15, comma 5, lett. d), coadiuva il Presidente nell’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e si occupa delle questioni inerenti alla normale gestione dell’Associazione; in questi termini provvede altresì alla attuazione operativa delle convenzioni di cui all’art. 15, comma 5, lett. n).

2. Si applicano al Direttore le previsioni di cui al precedente art. 19, comma 4. L’accettazione dell’ufficio di Direttore comporta inoltre la decadenza da altro ufficio o carica rivestita nell’Associazione.

1. L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

2. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per le attività associative previste dallo Statuto.

3. La revisione contabile volontaria è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro. L’incarico di revisione dura tre anni ed è conferito dall’Assemblea dei Rappresentanti, su proposta del Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale e la società di revisione legale dei conti  si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti.

4. Il rendiconto annuale, predisposto dal Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato dallo stesso Consiglio al Collegio Sindacale ed alla società incaricata della revisione contabile volontaria, almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea dei Rappresentanti che deve approvarlo.

5. La società di revisione legale redige una relazione sugli esiti delle attività svolte. Tale relazione deve essere messa a disposizione dei Soci, unitamente alla relazione di competenza del Collegio Sindacale, nei quindici giorni che precedono la data dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio annuale.

A seguito di richiesta avanzata da almeno un componente del Consiglio di Amministrazione ovvero da almeno un terzo dei Rappresentanti o da una delle Aziende di cui all’art. 3, comma 2, le attività svolte dall’Associazione possono essere oggetto di audit, ai sensi dell’art. 15, lettera o), in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta con voto favorevole di almeno 8 consiglieri. La delibera definirà altresì il perimetro delle verifiche previste.

Titolo V – Norme finali, rinvio

Per tutte le eventuali e future controversie relative all’interpretazione, applicazione ed esecuzione dello Statuto e della disciplina associativa o, comunque, derivanti o connesse ad essa, nonché per quelle relative alla corresponsione o alla revoca ed alla restituzione dei benefici da erogare o già erogati, è competente in via esclusiva il Foro di Roma dove ha sede l’Associazione.

1.Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di eventi che rendano impossibile il perseguimento dello scopo od il funzionamento dell’Associazione.

2.In caso di liquidazione l’Assemblea straordinaria  procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri; essa provvederà inoltre alla destinazione delle somme risultanti dalla liquidazione delle attività e dei beni dell’Associazione stessa, che saranno devoluti ad altro soggetto avente analoga finalità o, comunque, fini di pubblica utilità, in conformità alle iniziative od intese intervenute fra le parti così come definite nel Verbale di Accordo del 26 giugno 2024 e alla legge.

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione le norme del Codice Civile.

2.Gli organi sociali in essere alla data di approvazione del presente Statuto restano in carica ed esercitano i rispettivi poteri e funzioni secondo le disposizioni dello Statuto previgente, fino alla data di insediamento dei nuovi organi sociali ai sensi delle presenti previsioni statutarie.

 

Denominazione Territori Rappresentanti dei soci lavoratori Rappresentanti dei

soci pensionati

Collegio 1: Piemonte – Valle d’Aosta 4 1
Collegio 2: Lombardia 4 1
Collegio 3: Veneto, Trentino AA e Friuli VG 5 1
Collegio 4: Liguria e Toscana 4 1
Collegio 5: Emilia R., Marche e Umbria 5 1
Collegio 6: Lazio, Sardegna, Abruzzo 7 1
Collegio 7: Campania e Calabria 4 1
Collegio 8: Molise, Basilicata e Puglia 5 1
Collegio 9: Sicilia 3 1

Il criterio scelto per determinare la regola di proporzionalità nell’attribuzione dei rappresentanti aziendali negli organi sociali è il Metodo dei quozienti e dei resti di Hare, il più rappresentativo tra i metodi “del quoziente e i più alti resti” per l’attribuzione dei seggi nei sistemi elettorali che utilizzano il metodo proporzionale.

La formula prevista per determinare il coefficiente Q per il quale dividere gli iscritti di ciascuna azienda è Q = (I/N) nella quale Q = quoziente di Hare, I = iscritti all’Ente di ciascuna azienda, N = numero totale dei rappresentanti aziendali; in tal modo, il risultato ottenuto dalla divisione, coincidente con la cifra intera del risultato, determinerà il numero dei propri rappresentanti.

Per completare l’assegnazione si ricorre quindi al successivo metodo dei resti più alti.

Di seguito si riporta un esempio per 4 liste e 8 seggi, in grassetto la ripartizione dei seggi assegnati