Le elezioni per il rinnovo dei componenti l’Assemblea dei Rappresentanti sono disciplinate dal seguente Regolamento.
Regolamento Elettorale
1.Novanta giorni prima della scadenza del mandato dei componenti l’Assemblea dei Rappresentanti, il Presidente dell’Associazione indice le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea stessa – previa delibera del Consiglio di Amministrazione che ne fissa la data di svolgimento e designa fra i propri componenti il Presidente della Commissione Elettorale agli effetti del successivo art. 4, comma 1 – dando informazione ai Soci della data delle elezioni e del termine utile per la presentazione delle liste.
2.All’atto della indizione delle elezioni il Presidente comunica altresì che la prima riunione di insediamento degli organi neoeletti sarà il 5ˆ giorno lavorativo successivo alla proclamazione degli eletti.
1.I Rappresentanti dei Soci Lavoratori e Pensionati nell’Assemblea dell’Associazione per l’Assistenza Sanitaria Integrativa ai Lavoratori del Gruppo Telecom Italia – ASSILT (di seguito, in breve, l’Associazione) sono eletti, su nove collegi multiregionali, dai Soci Lavoratori ovvero Pensionati Ordinari ed Aggiunti, con voto libero e segreto attribuito a liste concorrenti di candidati . I Rappresentanti delle Aziende associate sono eletti su collegio nazionale secondo quanto definito negli articoli che seguono.
2.Hanno diritto di voto i Soci Ordinari Pensionati ed Aggiunti che, a norma dell’art. 5, comma 3, dello Statuto, risultino iscritti all’Associazione al primo giorno del mese precedente quello della data di indizione delle elezioni.Analogo termine si applica alle Aziende associate.
3.Sono eleggibili i Soci Ordinari, Lavoratori e Pensionati, e i rappresentanti delle Aziende associate che alla data ultima di presentazione delle liste siano in possesso dei requisiti previsti dal Codice Civile per gli Amministratori delle Società per Azioni.
1.a) Entro trenta giorni dalla data d’indizione delle elezioni di cui all’articolo 1, dovranno essere inviate via pec all’indirizzo amministrazione@pec.assilt.it dell’Associazione le liste dei candidati di cui ai commi successivi comprensive dell’indicazione del Rappresentante di lista; a tale invio, che dovrà avvenire contemporaneamente per tutti i Collegi per i quali si intende presentare la medesima sigla, potrà provvedere un rappresentante delle Parti istitutive per le rispettive liste ovvero un elettore; questi dovranno inviare la lista dei candidati come sopra indicato assumendo, in tal modo, la qualità di Presentatori di lista. Le liste, inoltre, dovranno essere corredate da un logo e/o una sigla, che saranno poi riprodotti sulla piattaforma di voto al fine di identificare le liste stesse.
b) In caso di eventuali doppi invii, sarà considerato valido il primo.
c) Per il momento della recezione farà fede la data e l’orario di ricevimento della pec da parte di ASSILT.
2.All’elezione, separatamente, dei Rappresentanti dei Soci Lavoratori e Pensionati in Assemblea concorrono:a. Liste multiregionali presentate – congiuntamente o disgiuntamente – dalle Organizzazioni sindacali stipulanti l’Accordo istitutivo dell’Associazione. Liste multiregionali presentate secondo le stesse modalità indicate al comma 1 sostenute da almeno il 5% dei Soci Lavoratori ovvero Pensionati, Ordinari ed Aggiunti. In questo secondo caso, il sostegno alla lista dovrà essere espresso mediante l’invio di una e-mail al Presentatore di lista corredata da una fotocopia di un documento, anche aziendale, di identificazione. Non sarà ammesso da parte dei Soci Lavoratori ovvero Pensionati, Ordinari ed Aggiunti il sostegno a più liste che sarà ritenuto invalido ed inefficace nei confronti di tutte le liste sostenute.Al fine di assicurare l’archiviazione certa di tutta la documentazione a sostegno delle liste o di accettazione delle candidature, dovranno essere inviati nei termini e nelle modalità indicate dall’Associazione stessa al Presentatore di lista, copia della documentazione costitutiva delle liste stesse (quali e-mail di accettazione delle candidature con copia del documento d’identificazione del candidato, e-mail dei sostenitori con copia del documento d’identificazione dei sostenitori, elenco riepilogativo dei sostenitori corredato dalle loro e-mail con l’indicazione della tipologia , intesa se Lavoratore ovvero Pensionato, Ordinario ed Aggiuntivo). Detto invio dovrà avvenire successivamente a quello della lista a pena d’inammissibilità della stessa e comunque nei termini di cui al comma 1.
3.Per i collegi multiregionali di cui all’art. 1, comma 1, di seguito riportati, sono espressi i seguenti Rappresentanti dei Soci Lavoratori:
Collegio 1: Piemonte – Valle d’Aosta [4 (3+1)]
Collegio 2: Lombardia [4]
Collegio 3: Veneto, Trentino e Friuli [5 (3+1+1)]
Collegio 4: Liguria – Toscana [4 (2+2)]
Collegio 5: Emilia Romagna, Marche e Umbria
[5 (3+1+1)]
Collegio 6: Lazio, Sardegna, Abruzzo [7 (5+1+1)]
Collegio 7: Campania – Calabria [4 (3+1)]
Collegio 8: Molise, Basilicata e Puglia [5 (1+1+3)]
Collegio 9: Sicilia [3]
4.Per ciascun collegio di cui al comma 3 è espresso un Rappresentante dei Soci Pensionati.
5.Le liste di cui al comma 2 dovranno contenere, a pena di inammissibilità:
– per l’elezione dei Rappresentanti dei Soci Lavoratori, un numero di candidati pari quello stabilito per ciascun Collegio nel comma 3 maggiorato del 30% con approssimazione all’unità superiore; i candidati dovranno essere contrassegnati con numeri progressivi secondo l’ordine di precedenza, con indicazione, per ciascuno, del nominativo, dell’Azienda di appartenenza e dalla indicazione del Collegio Elettorale di riferimento;
– per l’elezione dei rappresentanti dei Soci Pensionati, un numero di candidati pari a 3; i candidati dovranno essere contrassegnati con numeri progressivi secondo l’ordine di precedenza, con indicazione, per ciascuno, del nominativo e dalla indicazione del Collegio Elettorale di riferimento.
6.La candidatura su più liste contrassegnate da sigle differenti decade da tutte le liste; la candidatura deve inoltre essere accettata dal candidato; l’accettazione deve risultare da apposita e-mail del candidato stesso corredata da una copia di un suo documento di riconoscimento, anche aziendale.
7.Le liste dovranno contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione del rispettivo componente della Commissione Elettorale a norma del successivo art. 4.
8.Le Aziende associate provvedono alla formazione di una lista elettorale unica composta da 38 candidati, proporzionalmente suddivisi tra le Aziende stesse in base al numero di dipendenti iscritti, così come definiti dall’art. 2 comma 2 del presente Regolamento Elettorale.
Tale lista elettorale riporterà, per ciascun candidato, il numero progressivo di lista, il nominativo e l’Azienda di riferimento.
9.Tutte le comunicazioni verso e dal Presentatore di lista avverranno per pec e a tal fine il Presentatore elegge domicilio speciale presso l’indirizzo pec da lui utilizzato con ASSILT per l’invio della lista.
1.Trascorso il termine utile per la presentazione delle liste si costituisce entro cinque giorni lavorativi presso la sede dell’Associazione la Commissione Elettorale composta da:
– un rappresentante designato da ciascuna parte istitutiva sindacale mediante comunicazione scritta al Presidente dell’Associazione entro il termine di presentazione delle liste;
– un membro del Consiglio di Amministrazione all’uopo incaricato con la delibera di cui all’art. 2, in qualità di Presidente.
Tali componenti saranno successivamente integrati per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 9 da un rappresentante per ciascuna lista presentata qualora quest’ultima risulti validamente presentata ai sensi dei successivi commi 3, 4 e 5.
2. Non possono far parte della Commissione Elettorale i candidati di lista, i componenti dell’Assemblea dei Rappresentanti, del Collegio Sindacale e coloro che prestano attività lavorativa presso la struttura amministrativa dell’Associazione.
3. La Commissione Elettorale accerta che ricorrano i requisiti di ammissibilità delle liste presentate entro i quindici giorni lavorativi successivi alla sua costituzione; in particolare:
a) verifica la regolarità delle liste in ordine alla sigla distintiva, al numero dei candidati inseriti e alle e-mail di presentazione;
b) cancella i nomi dei candidati per i quali manca la prevista dichiarazione di accettazione;
c) cancella i nomi degli ineleggibili nonché, in caso di sovrabbondanza, gli ultimi candidati inseriti sino alla regolarizzazione della lista.
4. Nel caso di logo e/o sigla distintiva confondibili con altre, la Commissione Elettorale comunicherà al Presentatore di lista un termine perentorio per provvedere alla modifica della sigla stessa; a tal fine l’utilizzo della sigla spetta, con diritto di precedenza, a chi ne fa normalmente uso al di fuori delle elezioni e, in secondo luogo, alla lista che è stata presentata precedentemente. Analogamente, la Commissione Elettorale richiederà ai relativi Presentatori di lista l’integrazione entro tre giorni lavorativi delle liste che risultino incomplete quanto a candidature ai sensi del comma precedente.
5. Decorsi i termini di cui al comma precedente le liste vengono nuovamente verificate al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità.
6. La dichiarazione di inammissibilità di una lista è comunicata al corrispondente Presentatore di lista ed ha effetto immediato. Avverso la dichiarazione di inammissibilità i Presentatori di lista possono presentare alla Commissione Elettorale ricorso scritto che dovrà essere definito entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione di inammissibilità.
7. Accertata l’ammissibilità delle liste, la Commissione Elettorale è definitivamente costituita ed è composta compiutamente dai membri di cui al comma 1.
8.Tutte le decisioni della Commissione Elettorale sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.
9. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, la Commissione Elettorale svolge i seguenti compiti:
a) riceve dal Presidente dell’Associazione l’elenco dei Soci Lavoratori e Pensionati, Ordinari e Aggiunti, aventi diritto al voto anche ai fini di cui al precedente art. 3, comma 2, lett. a);
b) sovrintende, verifica e ratifica alle operazioni di scrutinio delle schede ed agli adempimenti di cui al successivo art. 6;
c) esamina e risolve – in unica istanza – eventuali casi di contestazione;
d) raccoglie e invia tutto il materiale informatico relativo alle operazioni di voto e di scrutinio al Consiglio di Amministrazione dell’Associazione che lo conserva per tutta la durata del mandato dell’Assemblea dei Rappresentanti.
10. La Commissione Elettorale cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti, agli organi dell’Associazione, alle Parti istitutive ed ai Presentatori di lista.
1.Al termine della validazione delle liste elettorali e non oltre i 90 giorni dall’indizione delle elezioni, l’esercizio del diritto di voto avviene in modalità elettronica accedendo all’area personale del sito internet dell’Associazione e seguendo le relative istruzioni.
2.Le schede elettorali riprodurranno, secondo l’ordine temporale di presentazione, la sigla ed i contenuti di ciascuna lista della quale sia stata accertata l’ammissibilità.
3.Non è ammesso il voto di preferenza.
4.L’elettore esprime il proprio voto selezionando la lista prescelta. Il sistema di voto non consente la selezione di più liste (ma potrà consentire l’espressione del voto c. d. in bianco).
5.L’elettore provvede ad esprimere il proprio voto nella data di votazione stabilita dal Consiglio di amministrazione ai sensi del precedente art. 1; oltre tale data non sarà più possibile esprimere il voto.
6.Entro la data di votazione le Aziende associate devono far pervenire alla Commissione i nominativi dei Rappresentanti da esse individuati secondo la proporzione di cui all’art. 3, comma 8.
1.La piattaforma elettronica di voto acquisisce le votazioni elettorali nella modalità prevista dall’art. 5, comma 4, procede allo scrutinio delle stesse, per ciascun Collegio multiregionale e, separatamente, per Soci Lavoratori e Pensionati con i seguenti criteri:
a) il numero degli aventi diritto al voto;
b) il numero delle espressioni di voto;
c) il numero dei voti validi espressi a favore di ciascuna lista;
d) il numero delle schede bianche.
In base all’applicazione dei criteri sopra elencati la piattaforma per i Rappresentanti dei Soci Lavoratori, ripartisce i seggi tra le liste sulla base del numero di cui alla lett. c); in particolare divide il numero dei voti validi espressi per tutte le liste per il numero dei Rappresentanti da eleggere, al fine di ottenere il quoziente elettorale; attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei voti validi attribuiti alla lista stessa; i seggi residui, indipendentemente dall’aver la lista conseguito o meno quozienti elettorali pieni, sono attribuiti con precedenza alle liste che hanno un resto di voti più alto una volta effettuata la divisione di cui sopra; in caso di parità di resti il seggio o i seggi residui vengono assegnati alle liste mediante sorteggio.La piattaforma produce un report dettagliato delle operazioni fin qui descritte, che sarà verificato e ratificato dalla Commissione Elettorale.Sulla base dei risultati di voto la Commissione Elettorale individua i candidati secondo l’ordine progressivo di lista sino a concorrenza del numero di seggi assegnato a ciascuna lista e per i Rappresentanti dei Soci Pensionati, assegna il seggio alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, il seggio è assegnato alla lista mediante sorteggio.
1.Qualora nel corso del mandato un Rappresentante eletto dai Soci venga per qualsiasi motivo a mancare si procederà alla sua sostituzione mediante il subentro del primo dei non eletti della stessa lista secondo l’ordine progressivo di lista.
2.Qualora un’Azienda perda, per qualsiasi motivo, la qualità di socio, il relativo Rappresentante decade dall’ufficio e viene sostiruito dal primo dei candidati non eletti.
3.In caso di revoca del mandato da parte dell’Azienda del proprio Raprresentante eletto in Assemblea, di rinuncia al mandato stesso, di cessazione del rapporto di lavoro o di sopravvenienza di cause che non consentano l’esercizio della funzione, l’Azienda é tenuta a comunicare al Presidente dell’Associazione un sostituto entro dieci giorni dalla data della revoca, del ricevimento della rinuncia o dal verificarsi degli altri eventi indicati; in difetto, il Rappresentante é sostituito dal primo dei candidati non eletti.
1.Le elezioni, quando abbiano avuto luogo secondo le norme del presente Regolamento, sono comunque valide indipendentemente dal numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato alle votazioni.